Art. 11.

      1. Il consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge al proprio interno il presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.
      2. Il consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco affinché esercitino la funzione di revisori dei conti.